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REGOLAMENTO/CONTRATTO ESPOSITORI VINTAGE

Art. 1 Denominazione e Ente Organizzatore Rétro festival è organizzato dall’Associazione Rètro a.p.s. e.t.s. La manifestazione prevede la presenza solo di espositori non professionisti del commercio nell’ambito di: antiquariato collezionismo, artigianato artistico e creativo anche straniero, prodotti del proprio ingegno, libri antichi ed usati, francobolli, monete, modernariato, hobbistica e tempo libero, quadri e stampe, orologi e bigiotteria d’epoca, accessori vintage, materiale cartaceo, dischi, radio, grammofoni e strumenti musicali usati, pizzi e ricami, antichi mestieri, prodotti enogastronomici che promuovono il nostro territorio. L’Ente Organizzatore si riserva il diritto di effettuare controlli per la veri-fica del rispetto delle norme scritte nel presente Regolamento.

ART. 2 Durata, luoghi e orari di apertura La Manifestazione si terrà a Terracina (LT) da giovedì 27 giugno a domenica 30 giugno (fino a all’1 :00 a.m di notte). Tuttavia il Rétro market Sarà aperto al pubblico nei seguenti orari e giorni: venerdì 28 giugno, sabato 29 giugno, domenica 30 giugno dalle 18:00 alle 2:00 a.m.
È fatto divieto di lasciare il proprio stand prima di detto orario, ad eccezione dei casi autorizzati dall’Ente Organizzatore.

ART. 3 Espositori Sono ammesse alla manifestazione i Produttori o Rivenditori di beni e servizi ammessi esplicitamente dall’Ente Organizzatore che rispettano i criteri specificati all’art .1 È facoltà esclusiva dell’Ente Organizzatore decidere circa l’ammissione o la non ammissione dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri: a) rispetto dei criteri di ammissione; b) ordine cronologico delle iscrizioni; c) varietà dell’offerta espositiva. È condizione necessaria per l’ammissione alla manifestazione effettuare il pagamento della quota entro i termini comunicati dall’Ente Organizzatore.

ART. 4 Richiesta di partecipazione alla manifestazione La richiesta di partecipazione potrà essere effettuata attraverso l’accettazione del presente documento in tutte le sue parti ivi compresa la parte in cui di richiede l’adesione all’associazione Rétro e alla manifestazione, e comporterà l’accettazione da parte dell’Espositore del presente Regolamento. L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il rispetto delle condizioni di partecipazione e la veridicità delle informazioni fornite durante la procedura di ammissione all’evento.

ART. 5 Gestione stand Espositori La gestione degli stand degli Espositori è di esclusiva competenza dell’Espositore stesso.

 ART. 6 Collocazione stand L’assegnazione del lotto espositivo  all’interno dell’area dedicata al vintage market  è di esclusiva e discrezionale competenza dell’Ente Organizzatore e potrà essere variata in qualsiasi momento a insindacabile decisione dell’Ente Organizzatore, senza alcun diritto dell’Espositore a indennizzi o risarcimenti di sorta.

 ART. 7 Allestimento e disallestimento stand Allestimento e disallestimento dello stand sono di esclusiva competenza dell’Espositore. L’allestimento potrà essere effettuato  ore 13 da ultimare entro le 17:00 orario di apertura del festival . L’Espositore che non avrà occupato la propria area entro questi termini, verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti e perderà il diritto al rimborso di quanto versato. Per eventuale disdetta o ritardo è necessaria la comunicazione immediata al coordinamento amministrativo dell’Ente Organizzatore e la quota di partecipazione non sarà rimborsabile. Il disallestimento andrà effettuato la notte del 30 giugno definitivamente dopo la mezzanotte. Nelle serate infrafestival è previsto servizio di guardiania dalle 02:00 alle 16:00, orario in cui gli espositori rientrano in possesso del loro stand. È necessario lasciare il materiale del proprio stand ben riposto e  chiuso con telo. Qualora tali orari non fossero rispettati, l’Ente Organizzatore si potrà rivalere sull’Espositore inadempiente per ogni spesa aggiuntiva che dovesse sostenere a causa del ritardo a questi imputabile chiedendo – se necessario alla copertura delle spese – un risarcimento danni. L’Ente Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi oggetto che l’Espositore dovesse lasciare all’interno degli stand incustodito, durante le ore in cui lo stand è in custodia dell’espositore. Agli Espositori sarà comunicato il calendario con i turni di carico e scarico merci e le informazioni relative all’accesso nei giorni di allesti-mento e disallestimento .

 ART. 8 Allestimento: OBBLIGI E DIVIETI Lo Spazio Espositivo fornito dall’Ente Organizzatore non potrà essere sostituito o alterato nella configurazione e nelle caratteristiche da parte dell’Espositore o terzi in genere. È fatto obbligo all’Espositore di provvedere alla raccolta differenziata di qualsiasi genere di rifiuto prodotto. Gli allestimenti e i relativi impianti che l’Espositore porterà, dovranno rispettare le norme antinfortunistiche e di prevenzione incendio. Il mancato rispetto di queste norme e, in generale, qualsiasi danno a cose o persone derivante da allestimenti e materiali portati dall’Espositore, con o senza autorizzazione, sarà di sua completa responsabilità. L’Espositore è tenuto, in ogni caso, a rispettare gli spazi a lui assegnati. Tutti gli allestimenti dovranno rispettare gli spazi, la visibilità e fruibilità di tutti gli espositori e della manifestazione nel suo complesso.  È fatto divieto di occupare con il proprio materiale spazi diversi da quelli assegnati, in particolare corridoi, vie di fuga e uscite di sicurezza. L’Espositore è tenuto a non deteriorare i lotti con l’uso di scotch, chiodi, vernici o altro materiale che possa procurare danni alle strutture.  L’Ente Organizzatore, si riserva il diritto di modificare o rimuovere gli allestimenti eseguiti senza autorizzazione, non conformi al progetto generale o al presente Regolamento. L’Espositore è in generale responsabile dell’utilizzo di tutto ciò che compone il suo allestimento durante i giorni della manifestazione, liberando l’Ente Organizzatore da ogni responsabilità per smarrimenti, avarie o danni arrecati a cose e persone, imputabili a negligenza o a uso improprio di strutture e materiali, anche forniti dall’Ente Organizzatore, da parte sua, dei suoi dipendenti, ausiliari, collaboratori o di chiunque altro sia addetto  “Alla Manifestazione” per nome e per conto suo.

ART. 9 Custodia l’Espositore è l’unico responsabile della vigilanza del proprio stand e di tutto quello che vi è contenuto. L’Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per smarrimenti, furti e/o danni.

ART. 10 Vendita L’Espositore che metterà in vendita i propri prodotti nello stand dovrà: a) adempiere alle normative previste in materia di commercializzazione dei propri prodotti; b) portare con sé i permessi e le licenze per la vendita di cui vi sia necessità; c) avere con sé statuti, registrazioni e certi¬ficazioni che attestino la propria natura giuridica. L’Ente Organizzatore declina ogni responsabilità in caso di vendita con modalità improprie o illegali, non risponde di qualsiasi sanzione che venga comminata per questo motivo all’Espositore inadempiente e si rivarrà sull’Espositore nel caso tali sanzioni – derivanti da fatti a lui imputabili – dovessero essere comminate direttamente all’Ente Organizzatore. È fatto specifico divieto di vendere bevande e cibi sotto forma di “somministrazione di alimenti” in assenza delle autorizzazioni necessarie, la cui regolarità è di competenza del singolo Espositore. Per la somministrazione di bevande e cibi dev’essere fatta esplicita richiesta all’Ente Organizzatore in fase di richiesta adesione

ART. 11  Pubblicità L’Espositore potrà distribuire il proprio materiale pubblicitario solo all’interno del proprio spazio espositivo, fatti salvi gli accordi specifici stipulati con l’Ente Organizzatore. Sono vietate tutte le forme di pubblicità o pro-mozione che arrechino disturbo agli altri espositori e ai visitatori o che non siano conformi al generale spirito della manifestazione

ART. 12 Apparecchi audiovisivi musicali e multimediali. È consentito utilizzare nel proprio stand, apparecchi audiovisivi, musicali e multimediali purché l’Espositore abbia provveduto al pagamento dei relativi oneri richiesti dalla SIAE e non si rechi disturbo al pubblico e agli altri espositori. L’Espositore dichiara si¬n da ora di aver provveduto al pagamento di tutte le licenze richieste per l’utilizzo di software.

ART. 13 Allacciamenti elettrici È fatto assoluto divieto all’Espositore di effettuare autonomamente gli allacciamenti o di manomettere gli impianti fornitigli: l’Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non auto-rizzato.

ART. 14 Divieti particolari È fatto divieto all’Espositore, senza preventiva autorizzazione dell’Ente Organizzatore: a) il subaffitto o lo scambio dell’area assegnata; b) esporre prodotti non autorizzati in fase di amissione dall’Ente Organizzativo o in contra-sto con la destinazione merceologica dello stand e, in generale, con i valori della manifestazione; c) qualsiasi iniziativa di intrattenimento o di spettacolo collegata alla presentazione di prodotti, servizi e progetti che non sia stata preventivamente concordata e autorizzata dall’Ente Organizzatore; d) erogare servizi in concorrenza con i fornitori esclusivisti ufficiali dell’Ente Organizzatore.

 ART. 15 Tutela della Privacy L’Ente Organizzatore si propone di gestire tutti i dati raccolti sull’Espositore e, in generale, sui partecipanti a qualsiasi titolo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

Art. 16 Disposizioni generali È fatto obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui luoghi  pubblico dovessero emanare nei confronti dell’Ente Organizzatore. L’Espositore e i terzi operanti per suo conto durante la manifestazione debbono utilizzare personale con rapporti di lavoro rispondenti a tutte le vigenti leggi italiane (in materia previdenziale, ¬scale, ecc.) L’Espositore accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Roma.

ART. 17 Responsabilità generali L’Espositore è responsabile verso l’ Ente Organizzatore e verso terzi di tutti i danni diretti e indiretti che in qualche maniera siano attribuibili a lui e a tutti i suoi dipendenti, ausiliari, collaboratori, soci nell’espletamento delle mansioni a loro attribuite, o a chi fosse alla Manifestazione per nome e per conto suo. L’Espositore è altresì responsabile della veridicità di tutti i dati da lui comunicati all’Ente Organizzatore e di tutte le dichiarazioni sottoscritte contenute nella documentazione trasmessa all’Ente Organizzatore stessa. L’Ente Organizzativo, a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di non ammettere una realtà, qualora la sua presenza sia in conflitto con il messaggio della manifestazione o arrechi un possibile pregiudizio o danni all’immagine della stessa o la reputino incompatibile per motivi di opportunità generale. L’organizzatore non è responsabile per l’annullamento dell’evento per causa d forza maggiore e/o caso fortuito, trattenendo cosi la quota di partecipazione.